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ART. 1

E' costituita, d'iniziativa di Laburisti e Socialisti, ai sensi dell'articolo 9 lettera B) dello Statuto dei D.S., approvato a Torino dal 1° Congresso Nazionale, l'Associazione di tendenza politica e culturale "per il socialismo liberale e riformista", dal nome SOCIALISTI LIBERALI, in seguito denominata Associazione. L'Associazione intende perseguire e sviluppare appieno i principi fondamentali enunciati nel titolo I e nel rispetto dei limiti stabiliti dal punto 2 della norma transitoria dello Statuto dei D.S., di seguito denominato Statuto, e di portare nel Partito la cultura e l'esperienza politica delle donne e degli uomini che si richiamano ai valori e agli ideali del socialismo liberale e più in generale del movimento socialista e socialdemocratico nonché all'elaborazione e all'esperienza politica dei Laburisti italiani. "L'Associazione si pone il fine prioritario di stimolare ed approfondire il dibattito politico culturale sui valori e gli ideali del socialismo liberale e riformista alla luce dei cambiamenti e delle prospettive di sviluppo della società contemporanea ed è aperta all'adesione di tutti coloro che a tale riflessione intendono portare il loro contributo.

ART. 2

L'Associazione partecipa pienamente alla vita e all'attività del Partito dei D.S. riconoscendo i diritti ed i doveri degli iscritti nonché i doveri del Partito come stabilito dall'art.4 dello Statuto.

ART. 3

L'Associazione è un'articolazione organizzata della rete federale prevista dall'art.6 della Statuto ed in particolare dalla lettera B) dell'articolo medesimo.

ART. 4

L'Associazione, in armonia con gli statuti delle Unioni Regionali e in conformità alla lettera B) dell'art.7 dello Statuto, ha proprie articolazioni territoriali e federative che devono essere riconosciute dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Associazione di cui al successivo art.7 e dagli altri organi statutariamente competenti; tali articolazioni locali possono assumere la denominazione territoriale di appartenenza.

ART. 5

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Comitato Direttivo; c) il Coordinatore. In fase di costituzione dell'Associazione detti organi sono provvisori e sono rinnovati entro il 31 dicembre 2001.

ART. 6

L'Assemblea Nazionale è costituita dai componenti della Direzione Nazionale dei D.S., dai componenti del Comitato per il Progetto 2000", dai Parlamentari europei e nazionali, dai Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, aderenti all''Associazione nonché dai responsabili delle organizzazioni territoriali e federali dell'Associazione medesima. L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo Nazionale almeno una volta l'anno e in preparazione della Conferenza programmatica prevista dall'art.26 dello Statuto, ed elegge entro un anno un suo Presidente. Fino a tale elezione è presieduta dal Presidente della Direzione Nazionale dei D.S. o da un suo delegato. Fanno parte dell'Assemblea Nazionale personalità del mondo della cultura e rappresentati dell'associazionismo e del volontariato designati dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

ART. 7

Il Comitato Direttivo, che in via provvisoria è composto dai soci fondatori dall'Associazione e tra coloro che in seguito ne verranno ammessi a far parte con la stessa qualifica di soci fondatori, è eletto dall'Assemblea Nazionale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ha i seguenti compiti: a) guidare, nell'ambito dell'azione generale del Partito e delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale, l'iniziativa politica dell'Associazione; b) coordinare l'attività delle articolazioni territoriali e federative, regolamentare le modalità di adesione; c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo dell'Associazione, che viene sottoposto agli organi statutari competenti; d) esprimere, in preparazione dell'Assemblea programmatica annuale dei D.S. prevista dall'art.26 dello Statuto, la posizione dell'Associazione e portare il proprio contributo alla discussione e alle decisioni relative ai temi trattati dalla Conferenza medesima; e) elegge il Coordinatore - Responsabile Amministrativo.

ART. 8

Il Coordinatore è eletto dal Comitato Direttivo ed ha il compito di convocare il Comitato Direttivo medesimo e di promuovere contatti con le articolazioni territoriali e federative e gli altri organi del Partito. Rappresenta l'associazione ed è responsabile dell'attuazione del programma approvato dal Comitato Direttivo. Al Coordinatore che è anche responsabile amministrativo, vengono affidate le seguenti funzioni e i seguenti poteri: - rappresentanza legale; - amministrazione dell'associazione e gestione delle risorse disponibili; - elaborazione documenti contabili e relazioni dei bilanci consuntivi e preventivi; - potere di aprire uno o più conti correnti e intrattenere i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività inerente alla sua funzione.

ART. 9

L'Associazione svolge la propria attività economica nell'ambito dei vincoli e delle disposizioni statutarie ed in particolare secondo i disposti previsti dall'art. 23 dello Statuto. Le articolazioni territoriali e federative dell'Associazione, previste dallo Statuto Nazionale, dagli Statuti Regionali nonché dal presente Regolamento hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna articolazione territoriale e federativa dell'Associazione risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

ART. 10

In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che: a) la struttura organizzativa nazionale ed ogni altra articolazione territoriale della associazione prevista dallo statuto e dal presente regolamento nonché dagli statuti regionali, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge; b) in caso di scioglimento della struttura organizzativa nazionale il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta per legge, sarà devoluto in conformità in quanto previsto dell'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In caso di scioglimento dell'associazione o di una sua articolazione territoriale prevista dallo statuto nazionale e dagli statuti regionali, il patrimonio sarà devoluto ad altra articolazione territoriale del partito o in caso di scioglimento dello stesso ad altra associazione o ente, con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) la struttura organizzativa nazionale e le altre articolazioni territoriali previste dallo statuto nazionale e dagli statuti regionali redigeranno e approveranno annualmente un rendiconto economico e finanziario nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o dai regolamenti finanziari. La quota associativa è intrasmissibile e non da luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 11

Le funzioni di garanzia dell'Associazione e delle sue articolazioni territoriali e federative sono svolte dagli organi previsti e dalle disposizioni contenute negli articoli 30 e 31 dello Statuto.

ART. 12

Il presente regolamento può essere sostituito o modificato con deliberazione del comitato direttivo validamente convocato come previsto dall'art.7. Tale deliberazione deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio nazionale dei Garanti per il parere di conformità con le regole e i principi dello Statuto.1

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